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Legge
Regionale 16 aprile 1976, n. 15
(Pubblicata
sul BUR 30 aprile 1976, n. 12)
Istituzione
del servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità
e paternità responsabili.
Titolo
I
ORGANIZZAZIONE
E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
1.
Istituzione del servizio. 1. La Regione, nell'ambito della
riorganizzazione e della integrazione dei servizi sociali e sanitari e
della programmazione regionale, promuove l'istituzione del servizio di
assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità
responsabili previsto dall'art. 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405.
Il
servizio fa parte del complesso dei servizi che costituiscono le unità
locali per i servizi sociali e sanitari, istituite con legge regionale
12 gennaio 1976, n. 2.
2.
Finalità. 1. Il servizio di assistenza alla famiglia e di educazione
alla maternità e paternità responsabili ha le seguenti finalità:
a)
l'informazione, l'educazione e l'assistenza sociale, sanitaria
e psicologica, a livello individuale e di gruppo, per i problemi della
sessualità, per la procreazione libera e consapevole, per la maternità
e la paternità responsabili, per l'armonico sviluppo fisico e
psichico dei figli e per la realizzazione della vita familiare, con
particolare riguardo alle condizioni sociali ed ambientali;
b)
la somministrazione dei mezzi necessari al conseguimento delle
finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla
procreazione responsabile, nel rispetto delle convinzioni etiche e
dell'integrità fisica dei cittadini utenti e per prevenire il ricorso
all'aborto quale mezzo di controllo delle nascite;
c)
la prevenzione e l'assistenza della patologia materno-infantile
nel periodo pre-peri-postnatale;
d)
la conoscenza - ai fini epidemiologici - della realtà
socio-economica, culturale e sanitaria nel territorio in cui opera il
servizio, da svolgere in collaborazione con gli organi collegiali
della scuola, con i consigli di fabbrica e degli altri luoghi di
lavoro, con i comitati di quartiere, nonchè con gli altri organismi
rappresentativi di associazioni e forze sociali presenti ed operanti
nel territorio; la promozione di iniziative per lo sviluppo dei
livelli di conoscenza scientifica nelle discipline attinenti alla
materia regolata dalla presente legge, anche in collegamento con i
centri e gli istituti di ricerca.
3.
Strutture del servizio. Le finalità del servizio indicate al
precedente art. 2 vengono perseguite attraverso l'attività
polifunzionale delle strutture socio-sanitarie esistenti nel
territorio del comprensorio dell'unità locale per i servizi sociali e
sanitari, nell'ambito del coordinamento previsto dall'art. 11 della
legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2.
Esse
vengono, altresì, perseguite attraverso l'attività specifica dei
consultori di cui al successivo art. 6.
4.
Programmazione. La programmazione del servizio per l'assistenza alla
famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili è
definita dal Consiglio regionale, tenuto conto del tasso di natalità,
di morbosità e di mortalità perinatali e infantili, dell'incidenza
degli aborti, delle condizioni socio-economiche della popolazione da
servire, delle condizioni della viabilità e dei trasporti, nonché
della carenza di strutture sociali e sanitarie. La programmazione
regionale prevede l'intero fabbisogno di consultori per assicurare il
servizio, utilizzando prioritariamente le strutture ed i servizi
sociali e sanitari degli enti locali, con particolare riguardo alle
strutture ed ai servizi consultoriali della disciolta Opera nazionale
per la protezione della maternità e della infanzia, opportunamente
ristrutturati per adeguarlo alle finalità della presente legge. Deve,
comunque, essere garantita la presenza di un consultorio per ciascun
distretto dell'unità locale per i servizi sociali e sanitari. Il
piano socio-sanitario regionale indicherà gli ulteriori consultori
eventualmente necessari a garantire la equilibrata diffusione
territoriale del servizio. Nel caso in cui le strutture pubbliche non
siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno del servizio e fino a
quando non siano stati istituiti i consultori indicati dalla
programmazione regionale, potrà essere prevista l'utilizzazione di
consultori privati a norma del successivo art. 12, entro i limiti
annualmente stabiliti dal Consiglio regionale. Fino al graduale
completamento della rete dei consultori su tutto il territorio
regionale il servizio potrà essere assicurato mediante consultori che
operino per più distretti, sempre che le condizioni sociali e
sanitarie della zona da servire lo consentano. Al momento dell'entrata
in vigore della presente legge, l'esistenza sul territorio di
consultori privati non costituisce pregiudiziale per l'istituzione di
consultori pubblici.
5.
Gratuità del servizio e onere delle prestazioni. Le prestazioni
effettuate nell'ambito del servizio di cui alla presente legge sono
gratuite per tutti i cittadini italiani nonché per gli stranieri e
gli apolidi residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, nel
territorio della Regione. Le prestazioni sanitarie, ivi compresi gli
esami di laboratorio, radiologici ed ogni altra ricerca strumentale
prescritti dagli operatori del servizio nell'ambito delle finalità di
cui alla presente legge e che vengano effettuate al di fuori del
servizio stesso, sono a carico, per la rispettiva competenza, degli
enti che erogano l'assistenza sanitaria, nei limiti e secondo le
modalità in vigore. Per coloro che non fruiscono di assistenza
sanitaria a carico di enti pubblici, l'onere delle prestazioni di cui
al secondo comma è a carico della Regione, che eroga attraverso gli
enti ospedalieri e gli altri presidi convenzionati. La
Giunta regionale, sentite le competenti commissioni permanenti del
Consiglio regionale, stabilisce, nel quadro del coordinamento previsto
dalla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 17 le modalità per il
rilascio da parte degli operatori del servizio delle impegnative per
le prestazioni di cui al presente articolo nonché per la regolazione
dei rapporti finanziari tra la Regione e gli enti interessati. L'onere
delle prescrizioni farmaceutiche è a carico dell'ente cui compete
l'assistenza sanitaria. Per coloro che non fruiscono di assistenza
sanitaria a carico di enti pubblici, o quando lo richiedono
particolari situazioni di riservatezza, l'onere delle prescrizioni
farmaceutiche è a carico della Regione. La
Giunta regionale, sentite le competenti commissioni permanenti del
Consiglio regionale, stabilisce le modalità di attuazione di quanto
indicato al comma precedente, nonché, nel quadro del coordinamento
previsto dalla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 17, le modalità
per il rilascio delle prescrizioni farmaceutiche da parte degli
operatori del servizio.
Titolo
II
IL
CONSULTORIO
6.
Attività del consultorio. Il consultorio familiare è una struttura
dell'unità locale per i servizi sociali e sanitari che concorre a
realizzare le finalità indicate all'art. 2 della presente legge.
Le attività specifiche del consultorio sono:
a)
la preparazione alla maternità e paternità consapevoli;
b)
l'informazione sull'uso di tutti i mezzi contraccettivi esistenti e la
loro prescrizione o somministrazione in base alle esigenze dei
singoli;
c)
l'organizzazione di corsi per la preparazione psicoprofilattica al
parto;
d)
l'azione di orientamento e d'informazione sulla prevenzione e sulla
terapia delle malattie e delle situazioni di difficoltà di ordine
sociale e psicologico che incidono sulla vita sessuale del singolo e
della coppia, sul corso della gravidanza e sulla salute del neonato e
del bambino;
e)
il concorso all'individuazione dei fattori di rischio suscettibili di
incidere sulla normale evoluzione della gravidanza, al fine di
rimuovere e di prevenire le cause di ordine biologico, ambientale e
sociale che li determinano;
f)
l'assistenza sociale e psicologica alla donna nei casi di interruzione
spontanea della gravidanza e nei casi di interruzione previsti dalla
legge;
g)
l'educazione sanitaria in ordine allo sviluppo fisico, psichico e
sociale del bambino nei primi anni di vita, all'igiene e alla
dietetica della prima infanzia e alla prevenzione degli incidenti
domestici;
h) le iniziative di educazione sessuale, in particolare verso i
giovani, anche in collaborazione con gli organi collegiali della
scuola;
i)
l'assistenza e la consulenza educativa, sanitaria e psicologica in
favore dei singoli, della coppia e della famiglia;
l)
l'assistenza e la consulenza ai fini dell'adozione e dell'affidamento;
m)
la promozione di incontri, di dibattiti, di indagini - con particolare
riferimento ai luoghi di lavoro, alla scuola, agli agglomerati
abitativi intensivi o sprovvisti di servizi sociali, esistenti nel
territorio ove opera il consultorio - e di ogni altra iniziativa volta
alla conoscenza e alla divulgazione dei problemi connessi alle attività
di propria competenza.
7.
Rapporti del consultorio con le altre strutture socio-sanitarie. Per
gli accertamenti diagnostici, per gli interventi ritenuti necessari
alla prevenzione di particolari eventi morbosi, delle forme di
minorazione fisica, psichica e sensoriale e per le misure
terapeutiche, il consultorio si avvale degli altri presidi e strutture
socio-sanitarie dell'unità locale per i servizi sociali e sanitari o
indicate dal piano sanitario regionale. In
particolare, il consultorio interviene presso tali strutture per
promuovere o stimolare sistematici interventi finalizzati ad
assicurare la prevenzione e la terapia:
a)
delle situazioni suscettibili di determinare infertilità e sterilità;
b)
delle malattie veneree;
c)
delle condizioni suscettibili di determinare, anche per via genetica,
conseguenze sulla prole, con particolare riguardo alle microcitemie,
alla incompatibilità maternofetale, ai dismetabolismi, alle
endocrinopatie, alle malformazioni ed affezioni diverse dell'apparato
genitale e, in particolare, dei tumori della sfera genitale femminile;
d)
delle condizioni morbose e dei fattori ambientali suscettibili di
incidere sulla normale evoluzione della gravidanza, promuovendo, in
particolare, a questo scopo, la effettuazione di controlli periodici
della gestante, la vaccinazione contro la rosolia e la profilassi dei
danni da farmaco;
e)
delle condizioni morbose e dei fattori di rischio legati all'evento
del parto, avviando, in particolare, le gestanti con gravidanze a
rischio presso presidi attrezzati per garantire interventi di
prevenzione, di diagnosi precoce e di terapia intensiva;
f)
delle condizioni morbose in grado di incidere sulla salute e sullo
sviluppo del neonato, promuovendo, in particolare, la tempestiva e
corretta valutazione dei diversi organi ed apparati del neonato e la
prevenzione dei danni legati ad interventi tardivi;
g)
delle condizioni morbose in grado di incidere, dal punto di vista
sanitario, sociale e psicologico, sulla salute e sullo sviluppo del
bambino;
h)
di altre eventuali condizioni morbose rilevanti per le finalità di
cui alla presente legge.
Nello
svolgimento dei compiti sopra indicati, il consultorio opera in modo
da promuovere nei cittadini e nelle comunità la coscienza dei diritti
individuali e sociali che il servizio assicura agli utenti e per
fornire ad essi un sostegno oggettivo all'effettivo esercizio di tali
diritti.
8.
Gestione del consultorio e partecipazione degli utenti. Il consultorio
è gestito dal consorzio per i servizi sociali e sanitari di cui alla
legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2. Il consorzio, sentite le
associazioni femminili - o in mancanza l'assemblea delle donne - le
associazioni familiari, le organizzazioni sindacali e sociali
rappresentative nel territorio, stabilisce a norma dell'art. 6 della
legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, le forme di partecipazione
degli utenti - in particolare delle donne - e delle loro associazioni
alla formulazione dei proframmi e delle scelte da effettuare, alla
verifica della loro attuazione, alla organizzazione del consultorio e
alla promozione delle iniziative, di cui al precedente art. 6.
9.
Personale del consultorio. Presso il consultorio operano:
a)
un assistente sociale;
b)
una ostetrica o una assistente sanitaria visitatrice.
Tale
personale è impiegato per le attività del consultorio per l'intero
orario di lavoro. Presso il consultorio operano anche medici -
preferibilmente ginecologi, pediatri e psicologi - da impiegare
secondo le necessità del consultorio medesimo e in base agli orari
fissati dal consorzio. Tale personale, a completamento dell'intero
orario di lavoro, viene utilizzato presso altri servizi e strutture
socio-sanitarie dell'unità locale per i servizi sociali e sanitari. A
tal fine deve essere prioritariamente, e fino ad esaurimento,
utilizzato il personale degli enti locali nonché quello già
dipendente dalla disciolta Opera nazionale per la protezione della
maternità e dell'infanzia e quello di altri enti pubblici, comunque
trasferito o comandato alla Regione o altri enti locali, debitamente
riqualificato ai sensi del successivo art. 10. Il personale di cui ai
commi precedenti non può, in ogni caso, svolgere altra attività al
di fuori dell'unità locale per i servizi sociali e sanitari. Solo
in caso di comprovata necessità o di mancanza di personale con i
requisiti richiesti, il consorzio può procedere direttamente
all'assunzione per pubblico concorso. Il consultorio potrà, inoltre,
avvalersi di consulenti ed esperti per specifiche necessità connesse
con la propria attività, utilizzando, prioritariamente, il personale
del consorzio o di altri enti, anche nell'ambito del coordinamento di
cui all'art. 11 della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2. Tutti gli
operatori, ove sia prescritto, devono essere in possesso degli
specifici titoli e dell'abilitazione all'esercizio professionale. Il
personale utilizzato nel consultorio opera secondo un metodo di lavoro
di gruppo e in collegamento interdisciplinare. Lo
svolgimento dei servizi generali del consultorio è assicurato dal
personale degli enti locali. Le persone che a qualsiasi titolo operano
nel consultorio sono tenute al segreto su tutte le informazioni
assunte nell'esercizio delle proprie funzioni e sulla documentazione
riguardante i casi individuali.
10.
Formazione e aggiornamento del personale. La Regione, nell'ambito dei
piani di formazione professionale di propria competenza, promuove
attività di formazione e di riqualificazione per il personale del
servizio per l'assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità
e paternità responsabili, con particolare riferimento a quello che
opera nei consultori a norma del primo, secondo e terzo comma
dell'art. 9 della presente legge. Tali attività devono essere di
carattere pluridisciplinare e interdisciplinare ed atte a garantire la
necessaria preparazione teorica e pratica corrispondente agli
effettivi bisogni degli utenti. La formazione pratica deve essere
effettuata preferibilmente presso le strutture dei consorzi per i
servizi sociali e sanitari. Le modalità di
svolgimento delle attività, i programmi ed i contenuti formativi sono
stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentite le
competenti commissioni permanenti del Consiglio regionale, su proposta
dell'Assessore alla cultura e all'istruzione professionale d'intesa
con l'Assessore alla sanità. Tali attività vengono organizzate dai
consorzi per i servizi sociali e sanitari e comprendono anche
l'aggiornamento ed il perfezionamento attraverso seminari, giornate di
studio, ricerche ed altre iniziative intesi a confrontare, armonizzare
ed elevare le varie esperienze di lavoro nonché ad approfondire la
conoscenza della realtà economica, sociale e culturale in cui opera
il servizio. La partecipazione alle attività formative è
obbligatoria per il personale ed è aperta agli utenti.
Nell'organizzare le attività indicate nel presente articolo, i
competenti organi sono tenuti a consultare le organizzazioni
femminili.
11.
Locali. L'attività del consultorio deve svolgersi in locali idonei a
garantire la riservatezza del colloquio con l'utente e a realizzare le
iniziative di gruppo.
12.
Consultori di istituzioni ed enti pubblici e privati e convenzioni. Le
istituzioni e gli enti pubblici e privati, che abbiano finalità
sociali, sanitarie e assistenziali, senza scopo di lucro, possono
istituire consultori familiari. I consorzi per i servizi sociali e
sanitari, accertate le effettive necessità nel quadro della
programmazione regionale socio-sanitaria, possono stipulare
convenzioni con gli enti di cui al primo comma per il raggiungimento
delle finalità della presente legge, previo parere favorevole della
competente commissione permanente del Consiglio regionale, su proposta
dell'Assessore alla sanità.
La stipula delle convenzioni di cui al comma precedente è subordinata
al possesso, da parte del consultorio, dei seguenti requisiti:
a)
siano assicurate le prestazioni necessarie e fondamentali per lo
svolgimento delle attività indicate nel precedente art. 6, in
rapporto alle reali esigenze del servizio nel territorio;
b)
il consultorio disponga di locali idonei, a norma del precedente art.
11;
c)
il funzionamento del consultorio avvenga nel rispetto delle norme
fissate dal consorzio ai sensi del precedente art. 8.
La
convenzione deve, in ogni caso, essere risolta qualora vengano a
mancare i requisiti sopra indicati. La vigilanza sui consultori
convenzionali è esercitata, per delega dalla Regione, dai consorzi.
Titolo
III
NORME
FINANZIARIE
13.
Finanziamento del servizio. Il servizio di cui alla presente legge è
finanziato attraverso:
a)
la quota annuale attribuita alla Regione del fondo comune previsto
dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 concernente
"Istituzione dei consultori familiari";
b)
parte del fondo speciale previsto dall'art. 10 della legge 23 dicembre
1973, n. 698 concernente: "Scioglimento e trasferimento delle
funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e
dell'infanzia", per quanto riguarda le strutture ed i servizi
consultoriali del predetto ente, opportunamente ristrutturati per
adeguarli alle finalità della presente legge;
c)
eventuali stanziamenti integrativi a carico del bilancio della
Regione;
d)
eventuali stanziamenti integrativi autonomamente stabiliti dagli enti
locali.
14.
Erogazione dei contributi. La Regione eroga contributi ai consorzi di
cui alla legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, per gli interventi nel
campo sociale e sanitario relativi al servizio di assistenza alla
famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili di
cui alla presente legge. A tal fine la Regione
adotta un programma pluriennale di interventi nel quadro della
programmazione prevista dall'art. 14 della legge regionale 12 gennaio
1976, n. 2 ed annualmente il Consiglio regionale, tenuto conto delle
proposte e delle richieste formulate dai consorzi, determina il piano
di ripartizione dei contributi da destinare per il servizio di cui
alla presente legge ai consorzi che adeguino la propria attività agli
indirizzi programmatici della Regione indicati al precedente art. 4. I
consorzi hanno l'obbligo, mediante la trasmissione del conto
consuntivo, accompagnato da una relazione tecnico-illustrativa, di
dimostrare alla Regione che le somme dalla stessa erogate sono state
utilizzate per i fini stabiliti. La Regione, nei modi previsti dalla
legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, esercita la vigilanza sul
servizio, al fine di verificare la rispondenza del medesimo ai piani
regionali.
15.
Istituzione del fondo regionale. Nello stato di previsione
dell'entrata del bilancio della Regione Lazio per l'anno finanziario
1976 e per gli anni successivi sarà istituito il capitolo n. 30507
denominato "Quota del fondo comune di cui all'art. 5 della legge
29 luglio 1975, n. 405, concernente l'istituzione dei consultori
familiari". Nello stato di previsione della spesa del bilancio
della Regione Lazio per l'anno finanziario 1976 e per gli anni
successivi sarà istituito il capitolo n. 14.15.41, denominato
"Contributi agli enti locali per interventi nel campo sociale e
sanitario, concernenti il servizio di assistenza alla famiglia e di
educazione alla maternità e paternità responsabili, nel quadro delle
attività di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1976, n. 2".
Ai suddetti capitoli n. 30507 e n. 14.15.41 sarà attribuita una
previsione, rispettivamente di entrata e di spesa, pari all'ammontare
complessivo delle quote del fondo comune di cui all'art. 5 della legge
29 luglio 1975, n. 405, che saranno assegnate alla Regione Lazio per
gli anni finanziari 1975 e 1976. Il Presidente della Giunta regionale
è autorizzato a disporre - con propri decreti, da emanarsi su
proposta dell'Assessore al bilancio - le occorrenti variazioni di
bilancio. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di
competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi.
NORME
FINALI E TRANSITORIE
16.
Delega agli organi di decentramento amministrativo comunale. Le
funzioni amministrative attribuite ai consorzi di cui alla presente
legge sono delegate da parte dei consorzi medesimi agli organi di
decentramento amministrativo comunale a norma degli artt. 5 e 6 della
legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2.
17.
Attribuzione transitoria delle funzioni dei consorzi ai Comuni. Fino
alla costituzione dei consorzi per i servizi sociali e sanitari, le
funzioni ad essi attribuite dalla presente legge sono svolte dai
comuni o, su delega di questi, dagli organi di decentramento
amministrativo comunale, in osservanza dei criteri di programmazione
indicati all'art. 4 della presente legge. Parimenti
fino all'istituzione dei consorzi per i servizi sociali e sanitari la
Regione eroga ai predetti enti i contributi di cui all'art. 14 con le
modalità ivi previste, nel rispetto dei criteri di programmazione
sopra richiamati. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, il Consiglio regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità,
sentite le competenti commissioni permanenti del Consiglio regionale,
approva il piano di istituzione dei consultori per il 1976, sulla base
dei criteri di cui all'art. 4. La Giunta regionale, in esecuzione del
piano, impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni di cui al
primo comma.
18.
Attività speciali di aggiornamento. Entro tre mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, la Regione, con le modalità previste dal
quarto comma dell'art. 10, istituisce attività speciali di
aggiornamento per gli operatori sociali e sanitari dipendenti da enti
locali dalla disciolta Opera nazionale per la protezione della
maternità e dell'infanzia e da altri enti pubblici, che saranno
utilizzati per le attività consultoriali.
19.
Dichiarazione di urgenza. La presente legge è dichiarata urgente ed
entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Riprodotta
sulla G.U. della Repubblica 27 luglio 1976, n. 196.
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