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MATERNITÀ
E INFANZIA L. 22 maggio 1978, n. 194
Norme
per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della
gravidanza.
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Lo Stato garantisce il diritto alla
procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della
maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria
della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo
delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi
socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo
aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.
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I consultori familiari istituiti dalla legge
29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge,
assistono la donna in stato di gravidanza:
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Informandola
sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale,
e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti
dalle strutture operanti nel territorio;
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Informandola
sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della
legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
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Attuando
direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle strutture
sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza
o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati
i normali interventi di cui alla lettera a);
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Contribuendo
a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione
della gravidanza. I consultori sulla base di appositi regolamenti o
convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della
collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di
associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità
difficile dopo la nascita. La somministrazione su prescrizione medica,
nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per
conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione
responsabile è consentita anche ai minori.
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Anche per l'adempimento dei compiti
ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo
di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 , è aumentato con
uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in
base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo. Alla copertura
dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel
capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
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Per l'interruzione volontaria della
gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per
le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità
comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in
relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o
sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento,
o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un
consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della
legge 29 luglio 1975 numero 405 , o a una struttura socio-sanitaria a ciò
abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.
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Il consultorio e la struttura
socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici,
hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di
interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni
economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare
con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel
rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona
indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi
proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla
interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi
diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento
atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante
la gravidanza sia dopo il parto. Quando la donna si rivolge al medico di sua
fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto
della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e
con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della
dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come
padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui
sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della
gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di
carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le
strutture socio-sanitarie. Quando il medico del consultorio o della
struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di
condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente
alla donna un certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la
donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la
interruzione della gravidanza. Se non viene riscontrato il caso di urgenza,
al termine dell'incontro il medico del consultorio o della struttura
socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della
donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui
all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla
donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita
a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può
presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del
documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi
autorizzate.
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L'interruzione volontaria della gravidanza,
dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:
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Quando
la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della
donna;
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Quando
siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti
anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo
per la salute fisica o psichica della donna.
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I processi patologici che configurino i casi
previsti dall'articolo precedente vengono accertati da un medico del
servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi
l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della
collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la
documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore
sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente.
Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente
pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche
senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di
fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto
a darne comunicazione al medico provinciale. Quando sussiste la possibilità
di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere
praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico
che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la
vita del feto.
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L'interruzione della gravidanza è praticata
da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale
tra quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, numero
132 , il quale verifica anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie.
Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali
pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1,
penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni di
cui alla legge 26 novembre 1973, numero 817, ed al decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di
gestione ne facciano richiesta. Nei primi novanta giorni l'interruzione
della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate
dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi
ostetrico-ginecologici. Il Ministro della sanità con suo decreto limiterà
la facoltà delle case di cura autorizzate, a praticare gli interventi di
interruzione della gravidanza, stabilendo:
1.
La percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che
potranno avere luogo, in rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti
nell'anno precedente presso la stessa casa di cura;
2.
La percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli interventi di
interruzione della gravidanza, rispetto al totale dei giorni di degenza che
nell'anno precedente si sono avuti in relazione alle convenzioni con la regione.
Le percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non inferiori al 20 per
cento e uguali per tutte le case di cura. Le case di cura potranno scegliere il
criterio al quale attenersi, fra i due sopra fissati. Nei primi novanta giorni
gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì poter essere
effettuati, dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie locali, presso
poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli
ospedali ed autorizzati dalla regione. Il certificato rilasciato ai sensi del
terzo comma dell'articolo 5 e, alla scadenza dei sette giorni, il documento
consegnato alla donna ai sensi del quarto comma dello stesso articolo
costituiscono titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se
necessario, il ricovero.
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Il personale sanitario ed esercente le
attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui
agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza
quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La
dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e,
nel caso di personale dipendente dello ospedale o dalla casa di cura, anche
al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente
legge o dal conseguimento della abilitazione o dall'assunzione presso un
ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza
o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti
l'esecuzione di tali prestazioni. L'obiezione può sempre essere revocata o
venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma
in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua
presentazione al medico provinciale. L'obiezione di coscienza esonera il
personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento
delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a
determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza
antecedente e conseguente all'intervento. Gli enti ospedalieri e le case di
cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento
delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi
di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste
dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione
anche attraverso la mobilità del personale. L'obiezione di coscienza non può
essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività
ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro
personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in
imminente pericolo. L'obiezione di coscienza si intende revocata, con
effetto, immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a
interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente
legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.
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L'accertamento, l'intervento, la cura e la
eventuale degenza relativi alla interruzione della gravidanza nelle
circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni
sanitarie di cui all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere
trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 . Sono a carico
della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze
necessarie per il compimento della gravidanza nonché per il parto,
riguardanti le donne che non hanno diritto all'assistenza mutualistica. Le
prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti commi e
gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma
dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7 da medici dipendenti
pubblici, o che esercitino la loro attività nell'ambito di strutture
pubbliche o convenzionate con la regione, sono a carico degli enti
mutualistici, sino a che non sarà istituito il servizio sanitario
nazionale.
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L'ente ospedaliero, la casa di cura o il
poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad
inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione
con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso
e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare
menzione dell'identità della donna. Le lettere b) e f) dell'articolo 103
del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, sono abrogate.
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La richiesta di interruzione della
gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente
dalla donna. Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per
l'interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita
sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta
giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la
consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure
queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro
difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di
fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette
entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio
parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice
tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua
volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può
autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la
interruzione della gravidanza. Qualora il medico accerti l'urgenza
dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di
diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o
la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle
condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale
certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento
e, se necessario, il ricovero. Ai fini dell'interruzione della gravidanza
dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni
le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi
esercita la potestà o la tutela.
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Se la donna è interdetta per infermità di
mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre
che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non
sia legalmente separato. Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o
dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta
presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna. Il
medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di
fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni
dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli
sulla domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto
dalla donna e sulla gravidanza e specie dell'infermità mentale di essa
nonché il parere del tutore, se espresso. Il giudice tutelare, sentiti se
lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal
ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo. Il
provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all'ultimo comma
dell'articolo 8.
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Il medico che esegue l'interruzione della
gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni
sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei
procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da
rispettare la dignità personale della donna. In presenza di processi
patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del
nascituro, il medico che esegue l'interruzione della gravidanza deve fornire
alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.
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Le regioni, d'intesa con le università e
con gli enti ospedalieri, promuovono l'aggiornamento del personale sanitario
ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e
responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul
parto e sull'uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità
fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della
gravidanza. Le regioni promuovono inoltre corsi ed incontri ai quali possono
partecipare sia il personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sia
le persone interessate ad approfondire le questioni relative all'educazione
sessuale, al decorso della gravidanza, al parto, ai metodi anticoncezionali
e alle tecniche per l'interruzione della gravidanza. Al fine di garantire
quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le regioni redigono un programma
annuale d'aggiornamento e di informazione sulla legislazione statale e
regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti nel
territorio regionale.
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Entro il mese di febbraio, a partire
dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della Presente legge,
il Ministro della sanità presenta al Parlamento una relazione
sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento
al problema della prevenzione. Le regioni sono tenute a fornire le
informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base
di questionari predisposti dal Ministro. Analoga relazione presenta il
Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica
competenza del suo Dicastero.
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Chiunque cagiona ad una donna per colpa
l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a
due anni. Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è
punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà.
Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con la
violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.
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Chiunque cagiona l'interruzione della
gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da
quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con
violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno. La stessa pena si applica
a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a
provocare lesioni alla donna. Detta pena è diminuita fino alla metà se da
tali lesioni deriva l'acceleramento del parto. Se dai fatti previsti dal
primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la
reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale
gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione
personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dai
commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.
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Chiunque cagiona l'interruzione volontaria
della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli
5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni. La donna è punita con
la multa fino a lire centomila. Se l'interruzione volontaria della
gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle
lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità
previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno
a quattro anni. La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi. Quando
l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli
anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle
modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le
pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà.
La donna non è punibile. Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva
la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne
deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a
cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è
diminuita. Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte
o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.
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Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per
chi procura l'interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato
è commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi
dell'articolo 9.
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Chiunque, fuori dei casi previsti
dall'articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per
ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità - o comunque divulga
notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli
interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell'articolo
622 del codice penale.
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Il titolo X del libro II del codice penale
è abrogato. Sono altresì abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del
secondo comma dell'articolo 583 del codice penale. Salvo che sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato
di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima
dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che
sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.
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