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Disposizioni
concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale (C. 150 Cè, C.
3282 Giulio Conti e C. 3884, approvato dal Senato).
TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE
Art. 1.
(Istituzione del reato di mutilazione dei
genitali femminili).
1. Dopo l'articolo 583 del codice penale sono inseriti i
seguenti:
«Art. 583-bis. - (Mutilazione dei
genitali femminili). - Chiunque pratica, agevola o favorisce una lesione o
mutilazione degli organi genitali femminili, in assenza di esigenze
terapeutiche, con o senza il consenso della vittima, è punito con la reclusione
da sette a dodici anni.
Qualora il fatto sia commesso da cittadino non italiano si applica, altresì, al
termine del periodo di reclusione, l'immediata e definitiva espulsione dal
territorio nazionale.
Art. 583-ter.
- (Circostanze aggravanti). - Si applica la pena di dodici anni a chiunque
cagiona la lesione o mutilazione genitale prevista dall'articolo 583-bis,
ovvero ne agevola o ne favorisce in qualsiasi modo l'esecuzione, nei confronti
di una persona della famiglia, o di un minore degli anni quattordici, o di una
persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di
educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia.
Art. 2.
(Fatto commesso all'estero).
1. L'articolo 604 del codice penale è sostituito dal
seguente:
«Art. 604. - (Fatto commesso all'estero).
- Le disposizioni della presente sezione, nonché quelle previste dagli
articoli 583-1bis, 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-quinquies
si applicano, altresì, quando il fatto è commesso all'estero da persona
residente in Italia, ovvero in danno di persona residente in Italia ovvero in
concorso con persona residente in Italia».
Art. 3.
(Sanzioni per gli operatori sanitari).
1. All'esercente la professione sanitaria che contravviene
ai divieti indicati dall'articolo 2 si applica la pena accessoria della
interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
2. Qualora il reato di cui alla presente legge sia commesso in strutture
sanitarie o non sanitarie, siano esse pubbliche, private accreditate o private,
il responsabile della struttura stessa è punito con la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da 50 mila euro a 250 mila euro.
3. Nei confronti di chiunque riceva danaro o altra utilità per l'esecuzione
delle pratiche di cui all'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa
accessoria consistente nel pagamento di una somma da 25 mila euro a 100 mila
euro.
Art. 4.
(Campagne di prevenzione, informazione e
sensibilizzazione).
1. Il Ministro delle pari opportunità promuove e sostiene
il coordinamento di iniziative dirette a prevenire ed eliminare le
pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
2. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dal 1o gennaio 2004, presso
la Presidenza dei Consiglio dei Ministri è istituito un apposito Fondo per la
prevenzione dei reati di mutilazione dei genitali femminili. La dotazione annua
del Fondo è determinata in 2 milioni di euro.
3. All'onere derivante dall'applicazione cui al comma 2, pari a 2 milioni di
euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità
revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. AI fine della campagna di prevenzione, informazione e sensibilizzazione,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
istituito un numero verde, secondo modalità stabilite con apposito decreto del
Ministro delle pari opportunità.
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