|
| |
R E L A Z I O N E
Il ruolo dei consultori familiari sul territorio di
appartenenza va rilanciato, secondo le finalità della legge quadro n. 405/75,
opportunamente interpretate alla luce dei cambiamenti presenti nell’attuale
contesto socio culturale.
Le attività consultoriali devono qualificarsi sempre di più, evitando la loro
settorializzazione e riduzione al pur importante ma non esclusivo ambito
sanitario, cosa che, relativamente alla prevenzione all’IVG, si è invece
prevalentemente verificata.
Si è, pertanto, cercato di garantire un potenziamento delle forme
interdiscipliari e pluridisciplinari dell’intervento.
La promozione di un più adeguato ruolo sociale dei consultori verrà perseguita
anche attraverso la realizzazione e il potenziamento di un sistema informativo e
divulgativo delle varie attività consultoriali da avviare in quei numerosi
ambiti territoriali della Regione Lazio che ancora sono sprovvisti di tale
importante servizio.
Con la presente legge si intende favorire, inoltre, una piena collaborazione dei
consultori familiari con le strutture pubbliche a cui la norma attribuisce
specifiche competenze in materia, sul presupposto, chiaramente affermato, che le
attività consultoriali, ove coerenti con le finalità perseguite dalla legge
quadro, sono sempre consentite. Tali attività trovano la loro origine e la loro
legittimazione nelle capacità di autodeterminazione dei soggetti che operano
nella società civile.
Rileva, a tal riguardo, il ruolo attivo e propositivo che si vuole attribuire
alle associazioni familiari intese come ambito in cui i diritti inalienabili
della persona umana e i bisogni individuali, in primis della donna, del
concepito e del nascituro, vengono opportunamente interpretati e garantiti nella
valorizzazione delle dinamiche relazionali primarie, proprie della famiglia e di
quelle proprie della più ampia rete sociale a cui la persona appartiene. E’
infatti necessaria un’incisiva politica a favore della famiglia e della
maternità nelle materie del lavoro, della fiscalità, dell’abitazione ecc.
Di qui, l’intendimento, perseguito con la presente proposta di legge, di
garantire il ruolo partecipativo delle famiglie e della associazioni familiari e
di volontariato per l’espletamento delle attività consultoriali in favore
delle persone.
Per ciò che attiene il compito dei consultori familiari relativamente alla
prevenzione all’IVG, già nella legge 22 maggio 1978 n. 194 sono attribuiti
compiti di prevenzione, perlomeno nel senso di chiarificazione, di rimozione
delle cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione volontaria di
gravidanza, di “offerta di alternative”
Nella presente legge viene, infine, garantita la partecipazione dei cittadini,
evitando quegli eccessi di burocratizzazione del servizio che la precedente
legge regionale n.15 del 16.4.76 di fatto favoriva attraverso l’attribuzione,
a strutture consortili, dei compiti gestionali dei consultori.
In coerenza agli intendimenti prima citati, la proposta di legge regionale che
abroga in toto la precedente legge regionale delinea una differente tipologia
dei consultori familiari distinguendoli fra:
a) consultori promossi e dipendenti dalla ASL;
b) consultori familiari riconosciuti dalla Regione Lazio promossi e dipendenti
dagli Enti o Istituzioni pubbliche o private senza scopo di lucro,
c) consultori familiari riconosciuti dalla Regione e convenzionati con le ASL.
Si vuole, cioè, favorire il superamento del criteri della “convenzione”
come esclusiva modalità di disciplina delle forme di collaborazione, tramite
finanziamenti, fra strutture sanitarie della pubblica amministrazione e
consultori promossi dalle libere aggregazioni della società civile.
Vanno favoriti e incentivati modelli organizzativi funzionali ai bisogni
emergenti dalla società e, pertanto, la programmazione della pubblica
amministrazione nel cui ambito dovranno essere collocate tutte le attività
consultoriali che si svilupperanno nel territorio della Regione avrà una durata
annuale. Si vuole evitare il rischio di irrigidire il servizio consultoriale in
programmazioni che possono non essere più efficaci e che rispondano
esclusivamente a criteri burocratico-assistenziali.
Adeguati agli intendimenti della legge e idonei a garantire la copertura delle
spese appaiono, infine, gli appositi capitoli di spesa del bilancio regionale,
meglio individuati nelle norme finanziarie contenute in apposito articolo.
Art. 1 - FINALITA’ DELLA LEGGE
La Regione al fine di garantire attività di consulenza e di assistenza
alla famiglia e alla maternità, secondo le previsioni della legge 29.7.1975,
n. 405 e al fine di realizzare efficacemente gli obiettivi e i compiti stabiliti
negli artt. 1 e 2 della legge 22 maggio ’78 n. 194,
promuove e favorisce il ruolo dei Consultori familiari sul proprio territorio,
garantendo la partecipazione delle famiglie e delle associazioni di
volontariato, nonché la loro collaborazione con le strutture pubbliche.
ART. 2 - FUNZIONI DEL CONSULTORIO FAMILIARE
Per il perseguimento delle suddette finalità il Consultorio familiare svolge le
seguenti attività di servizio:
- educazione al rispetto dalla vita umana fin dal concepimento
informazione sui temi concernenti la sessualità e divulgazione delle conoscenze
scientifiche riguardanti i problemi della vita familiare, della paternità e
maternità responsabili nonché dell’infanzia e dei minori;
azione di orientamento e di informazione sulla prevenzione, sulla terapia delle
malattie e sulle situazioni di difficoltà di ordine morale, sociale e
psicologico che incidono sulla vita sessuale;
interventi a tutela del diritto alla vita del concepito, della salute della
donna, del nascituro e del neonato;
interventi di assistenza diretta, nei confronti sia della persona che della
famiglia di appartenenza, sotto il profilo psicologico, sociale, legale e
sanitario volti a rimuovere le cause che potrebbero indurre ad interrompere la
gravidanza;
interventi di sostegno psicologico in favore delle donne che hanno praticato
l’interruzione volontaria di gravidanza;
organizzazione di corsi in preparazione al parto;
interventi di sostegno e promozione della genitorialità, nonché di prevenzione
degli abusi e dei maltrattamenti dell’infanzia;
interventi di prevenzione della devianza adolescenziale e del disagio giovanile;
iniziative di educazione sessuale, in particolare verso i giovani, anche in
collaborazione con la scuola ed altri ambiti formativi presenti nel territorio;
interventi di assistenza e consulenza in tema di adozione e affidamento
familiare, in collaborazione con gli organi giudiziari preposti.
Art. 3 - ATTIVITA’ CONSULTORIALI
L’attività del consultorio familiare è svolta in forma interdisciplinare e
pluridisciplinare, attraverso la realizzazione e il potenziamento di un sistema
informativo, divulgativo e di assistenza nella realtà territoriale, mediante
costanti rapporti tra tutte le sedi dei Consultori familiari della Regione e,
fra questi e le ASL, i Servizi scolastici e i Servizi sociali.
Le attività sono svolte in accordo con gli organismi interessati e le
associazioni familiari e di volontariato anche attraverso la promozione di
indagini conoscitive e l’organizzazione di cicli di conferenze, dibattiti e
itinerari formativi.
Per lo svolgimento di tali attività, il consultorio può avvalersi di
collaboratori esterni, esperti nelle specifiche materie.
Ai fini di realizzare un’efficace azione di prevenzione dell’IVG i
consultori della Regione Lazio per ogni donna che ad essi si rivolge, ai sensi
dell’art. 4 della legge 194, redigono un modulo nel quale sono indicate le
cause dichiarate per la richiesta di IVG, le attività compiute al fine di
prevenirla e l’esito dell’intervento consultoriale. Copia ononima di tali
moduli è inviata semestralmente all’Assessorato alla Sanità, - che redige
ogni anno una relazione presentata al Consiglio Regionale sull’attività di
prevenzione della IVG svolta nei consultori della Regione con particolare
riferimento ai casi in cui, per effetto dell’intervento consultoriale, la
gravidanza è proseguita. Speciali convenzioni vengono stipulate dalle ASL con
le associazione di volontariato che hanno lo scopo di prevenire l’IVG mediante
azioni di solidarietà in favore delle maternità difficili.
ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI
L’esercizio dell’assistenza consultoriale è sempre consentito.
Per l’espletamento delle funzioni di cui all’art. 2 e secondo le finalità
della presente legge, sono istituiti:
a) consultori familiari promossi e dipendenti dalle ASL;
b) consultori familiari riconosciuti dalla Regione Lazio, promossi e dipendenti
dagli Enti o Istituzioni pubbliche o private che perseguono finalità sociali,
sanitarie ed assistenziali, senza scopi di lucro;
c) Consultori familiari riconosciuti dalla Regione e convenzionati con le ASL.
Ai fini del riconoscimento, i consultori devono esser
in possesso di una esperienza operativa di almeno due anni, certificata da
pubblico atto. Il riconoscimento è rilasciato dalla Giunta Regionale, sentita
la competente commissione consiliare, su richiesta dell’ente titolare del
consultorio familiare interessato.
ART. 5 - DIFFUSIONE DEL SERVIZIO
La distribuzione dei consultori familiari sul territorio regionale dovrà essere
corrispondente alle esigenze della popolazione, secondo criteri di ampia
diffusione del servizio o, comunque tendente ad assicurare, per ogni 20000
abitanti, il funzionamento di un consultorio in un centro urbano, istituiti
dalla stessa ASL ovvero riconosciuti secondo le previsioni della presente legge.
Nelle zone rurali o semiurbane si garantisce il funzionamento di un consultorio
almeno ogni 10.000 abitanti. Dovrà essere garantita la gratuità delle
prestazioni rese in favore del cittadino, dello straniero o dell’apolide che
soggiornino o che siano comunque presenti nel territorio regionale.
In ogni consultorio familiare deve essere presente uno sportello informativo che
informi le ragazze madri su tutti gli strumenti a sostegno della maternità
previsti dagli Enti, dalle associazioni. In particolare è obbligatorio esporre
l’elenco delle Case di accoglienza per ragazze madri presenti nel territorio
regionale; pubblicizzare ogni forma di finanziamento prevista dagli Enti a
sostegno delle ragazze madri e le modalità per accedere ai suddetti
finanziamenti. Lo sportello dovrà pubblicizzare, con materiale informativo e
con la distribuzione dello stesso nelle scuole, nelle università, negli Enti
territoriali, le attività svolte, un numero telefonico a cui i cittadini
potranno rivolgersi, gli orari di apertura. Per la gestione dello sportello ci
si potrà avvalere anche di personale volontario qualificato.
ART. 6 - ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO
La Regione realizza un costante monitoraggio presso i Comuni al fine di
istituire ed aggiornare un elenco dei consultori promossi dalle ASL e/o
riconosciuti, nonché degli Enti e delle Associazioni familiari e di
volontariato operanti sul territorio e che hanno tra i propri fini
l’assistenza alla famiglia e alla maternità. Tale elenco deve essere
opportunamente pubblicizzato all’interno delle strutture socio sanitarie
abilitate ad eseguire l’interruzione volontaria della gravidanza.
ART. 7 - GESTIONE DEL CONSULTORIO E PARTECIPAZIONE DEI
CITTADINI
La gestione del consultorio familiare promosso e dipendente dalla ASL è
affidata ad un coordinatore scelto fra i consulenti di cui si avvale la
struttura.
Esso è nominato dalla ASL competente, sentito il parere del comitato di cui al
comma successivo e può essere sostituito con la stessa procedura per
giustificati motivi. Per l’indirizzo e il controllo della gestione del
consultorio, la ASL si avvale, sotto il profilo della rispondenza del servizio
alle esigenze sociali, di un comitato formato da non più di sette
rappresentanti delle associazioni familiari e di volontariato, nonché di altre
associazioni sociali o sindacali ove presenti sul territorio e che perseguano
finalità compatibili con quelle della presente legge.
Il comitato ha carattere esclusivamente consultivo ed esprime pareri
sull’attività consultoriale.
I sette membri del comitato sono nominati dalla Giunta Regionale su proposta
della Commissione Politiche familiari e pari opportunità. Il comitato dovrà
riunirsi mensilmente redigendo i verbali delle riunioni in cui vengono, di volta
in volta, apposte le firme dei presenti.
Il comitato esprime pareri d’indirizzo delle attività e delle istanze da
proporre al Consultorio familiare a maggioranza e trasmette alla ASL competente
e alla Commissione suddetta copia dei verbali stessi ogni sei mesi.
ART. 8 - PERSONALE DEL CONSULTORIO
Per lo svolgimento delle sue attività, il Consultorio si avvale, di norma,
delle seguenti figure professionali: il consulente familiare, il pedagogista, lo
psicologo, il ginecologo, il pediatra, il genetista, l’andrologo, lo
psichiatra, il giurista del diritto di famiglia, un mediatore linguistico
culturale; essi sono coadiuvati da personale qualificato come l’assistente
sociale, l’assistente sanitario e pediatrico, l’ostetrico.
L’assunzione del personale e le modalità di esecuzione delle rispettive
prestazioni professionali, sono deliberate dall’Ente o istituzione pubblica
e/o privata da cui dipende il consultorio familiare. Il personale di cui al
comma precedente, svolge la sua attività a tempo pieno e/o definito, o a
prestazione professionale in rapporto alle necessità del consultorio familiare.
Il consultorio familiare nell’esplicazione della propria attività, può
avvalersi del personale dei Distretti sanitari, degli Uffici sanitari e delle
altre strutture di base sociali, psicologiche, psicoterapeutiche, sanitarie ed
assistenziali.
ART. 9 - PARTECIPAZIONE INTERNA
Le figure professionali di cui si avvale il consultorio
provvedono collegialmente all’impostazione e all’organizzazione
dell’attività del consultorio in collaborazione con il comitato.
I collaboratori sono tenuti ad essere presenti alle riunioni del comitato cui
siano stati invitati.
Essi sono obbligati a frequentare i corsi di formazione ove programmati e
secondo le modalità contemplate dal programma formativo.
ART. 10 - ORGANIZZAZIONE INTERNA
Per lo svolgimento della sua attività il consultorio familiare deve essere
dotato almeno di una sede fornita di locali e delle attrezzature indispensabili
per il perseguimento delle proprie finalità e ubicata in modo da rispondere a
criteri di accessibilità per la popolazione servita.
L’orario di apertura e chiusura è fissato in modo da garantire la fruizione
del servizio da parte di tutta la popolazione.
ART. 11 - REGIME CONVENZIONALE
L’ASL competente per territorio può convenzionarsi con i consultori familiari
riconosciuti ai sensi della presente legge. Tale convenzione dovrà riguardare
il programma di attività, le modalità di accertamento del numero di utenti e
di interventi che il consultorio familiare effettua, e prevedere la pubblicità
dei bilanci relativi all’attività consultoriale convenzionata, l’entità
del contributo che l’ASL dovrà assegnare, l’impegno del consultorio
familiare riconosciuto di attenersi alla disciplina dettata dalla presente
legge.
La convenzione deve riservare alla ASL il potere di sorveglianza sulla
permanenza delle condizioni di idoneità dell’organizzazione e il
raggiungimento delle finalità stabilite, anche in rapporto all’entità
dell’intervento sul territorio.
ART. 12 - CONTRIBUTI REGIONALI
La Regione può concedere contributi ai consultori familiari conosciuti, che non
perseguano scopi di lucro e che siano nel possesso dei requisiti prevista dalla
presente legge.
Per l’ottenimento dei contributi, è necessaria la presentazione di apposita
domanda, corredata dal programma delle iniziative da adottare entro l’anno e
del resoconto dell’attività svolta nell’anno precedente. La domanda dovrà
essere presentata entro il 31 maggio di ogni anno a pena di decadenza.
ART. 13 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
La Regione nell’ambito dei piani di formazione professionale di propria
competenza, promuove attività di formazione per il personale che opera nei
consultori, valorizzando il ruolo e le proposte formative delle associazioni
familiari e di volontariato. La Regione eroga inoltre contributi in favore di
associazioni che promuovono attività di formazione sulla base dei criteri della
presente legge.
ART. 14 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.
Per le finalità della presente legge, la Giunta Regionale, previo parere della
Commissione regionale competente, nonché tenuto conto delle proposte delle ASL
e delle associazioni familiari e di volontariato, approva con propria
deliberazione il Piano annuale di attività dei consultori.
Il Piano è approvato entro il 21 dicembre di ogni anno per l’anno successivo;
le proposte delle ASL e delle Associazioni familiari e di volontariato, devono
essere trasmesse al Presidente della Giunta Regionale entro il 31 ottobre di
ogni anno.
Per i consultori familiari già funzionanti, le proposte delle ASL devono essere
accompagnate da una relazione del consultorio familiare sull’attività svolta
nell’anno precedente e sulle spese sostenute.
Il Direttore del Dipartimento regionale competente in materia di Servizi
sociali, seguendo le linee programmatiche contenute nel piano, ripartisce
annualmente alle singole ASL il fondo istituito ai sensi della presente legge.
Il Direttore generale dell’ASL identifica il centro di costo competente, ai
fini della rendicontazione del budget di finanziamento.
ART. 15 - MODALITA’ DI ESERCIZIO DELL’ASSISTENZA
L’esecuzione delle prestazioni necessarie all’attività consultoriale e
l’attribuzione degli oneri per le prestazioni farmaceutiche avviene a norma
dell’art. 4 della legge 29 luglio 1975, n. 405.
ART. 16 - NORMA FINANZIARIA
Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2, viene istituito apposito
capitolo di spesa denominato “fondo globale per il finanziamento delle attività
dei consultori familiari”, con uno stanziamento per l’anno 2001 pari
all’1% del capitolo 41101.
Per la creazione, l’ammodernamento e il rilancio della rete consultoriale,
vengono utilizzati i capitoli di spesa n. 41348 e n. 42157 denominati
“utilizzazione assegnazione statale per interventi concernenti i consultori
familiari”.
Nei capitoli di cui al comma 1 confluiscono gli stanziamenti riservati negli
esercizi finanziari precedenti al capitolo di spesa n. 42117, che resta iscritto
in bilancio per la sola gestione dei residui.
ART. 17 - ABROGAZIONE DI NORME
E’ abrogata la legge regionale n. 15 del 16 aprile 1976.
| |
|