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Primo Quesito
1. Il primo quesito che
troviamo nella cabina, abrogando quattro brevi commi, agli articoli 12, 13, 14,
consente la ricerca scientifica sulle cellule staminali di origini embrionale.
Le staminali hanno la possibilità di rigenerare tutti i tessuti umani. Sono
ricerche importantissime per arrivare alla cura di malattie diffusissime come il
Parkinson, il diabete, l´Alzeheimer, i tumori. Il Sì a questo quesito
restituisce la speranza a milioni di persone.
Testo del quesito: Volete voi che sia abrogata la legge
19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: "discendente da un´unica
cellula di partenza, eventualmente";
Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: "ad essa collegate volte alla
tutela della salute e allo sviluppo dell´embrione stesso, e qualora non siano
disponibili metodologie alternative";
Articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: "di clonazione
mediante trasferimento di nucleo o";
Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "la crioconservazione e"
Secondo quesito
2. Il secondo quesito che troviamo nella cabina, abrogando una serie di
commi agli articoli 1, 4, 5, 6, 13 e 14, vuole tutelare la salute della donna.
In altre parole, elimina il limite dei tre embrioni e l´obbligo di impiantarsi
tutti insieme e anche se malati; revoca il divieto di congelamento degli
embrioni; elimina infine l´assurdo divieto per la donna di non revocare il
consenso all´impianto. Grazie a questo referendum, possiamo aiutare i malati di
talassemia e di altre patologie ad avere bimbi sani.

Testo del quesito:Volete voi
che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in
materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti
parti:
Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "Al fine di favorire la
soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla
infertilità umana";
Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è
consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere
le cause di sterilità o infertilità.";
Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita è consentito solo quando sia accertata l´impossibilità di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai
casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché
ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto
medico.";
Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualità, al fine
di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e
psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della";
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito
dall´articolo 4, comma 1,";
Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "fino al momento della
fecondazione dell´ovulo";
Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: ", di cui al comma
2 del presente articolo";
Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo
impianto, comunque non superiore a tre";
Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa
di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al
momento della fecondazione", nonché alle parole: "fino alla data del
trasferimento, da realizzare non appena possibile"
Terzo Quesito
3. Il terzo quesito che troviamo nella cabina, abrogando, tra gli altri,
il primo comma del primo articolo, cancella le norma della legge che pretendeno
di equiparare i diritti del concepito a quelli dei genitori: nei paesi a
ordinamento liberale, non c´è alcuna legge che riconosca l´embrione come persona
giuridica.
Testo del quesito: Volete voi
che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in
materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti
parti:
Articolo 1, comma 1: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi
derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità
previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti
coinvolti, compreso il concepito.";
Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è
consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere
le cause di sterilità o infertilità.";
Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita è consentito solo quando sia accertata l´impossibilità di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai
casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché
ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto
medico.";
Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualità, al fine
di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e
psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della";
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito
dall´articolo 4, comma 1".;
Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "Fino al momento della
fecondazione dell´ovulo";
Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: "e terapeutiche, di
cui al comma 2 del presente articolo";
Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo
impianto, comunque non superiore a tre";
Articolo 14, comma 3 limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa
di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al
momento della fecondazione"; nonché alle parole: "fino alla data del
trasferimento, da realizzare non appena possibile".
Quarto quesito
4. Il quarto quesito, abrogando alcuni commi degli articoli 4, 9, 12,
consente la ‘fecondazione eterologa´. Esso permette alle coppie non in
condizioni di procreare per patologie o condizioni sanitarie incurabili, di
avere un figlio da amare, ricorrendo a un donatore di seme.
Testo del quesito: Volete voi
che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in
materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti
parti:
Articolo 4, comma 3: "È vietato il ricorso a tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo.";
Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di
cui all´articolo 4, comma 3";
Articolo 12, comma 1: "Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi
gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto
previsto dall´articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.";
Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: "1,"
dal sito
www.comitatoreferendum.it
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