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VIOLENZA SESSUALE art. 609 bis – 609 decies c.p.
La legge 15
febbraio 1996 n. 66, abrogando la precedente disciplina che considerava la violenza sessuale come un
reato che offende la morale e la società, ha finalmente
riconosciuto e tutelato il diritto delle donne, intendendo la violenza sessuale come delitto contro
la persona.
La normativa attuale punisce chiunque
costringa una donna, con violenza o minaccia,
a compiere o subire atti sessuali. La pena prevista è particolarmente elevata (da 5 a 10 anni) e viene
comminata a seguito di un processo che, se lo richiedi, può
essere tenuto a porte chiuse, senza la partecipazione del pubblico e senza che il tuo nome e la tua
immagine possano apparire sui giornali.
Pene ancora più severe sono stabilite in
caso di violenza sessuale di gruppo.
La nuova legge
stabilisce, inoltre, che ogni atto sessuale, anche consenziente, compiuto
su una persona di età inferiore ai 13 anni è da ritenersi violenza sessuale.
Non solo tali, al contrario, gli atti
compiuti da due soggetti, avendo in ogni caso entrambi
più di 13 anni, fra i quali la differenza di età non sia superiore a 3 anni (cioè al massimo 16 anni).
Dopo che hai subito violenza è molto
importante che tu ti rechi prima possibile da
un medico di fiducia o in ospedale affinché venga certificato il tuo stato di salute e le eventuali
lesioni sia fisiche che psicologiche. Fallo anche se non
presenti segni visibili di violenza, l’importante è che il medico rilevi anche il tuo stato di
agitazione e paura, il reato, infatti, è punito anche se la violenza
sessuale non si è compiuta ma il tuo aggressore ne aveva tutta l’intenzione ed è stato fermato per una
causa esterna e non per sua volontà (es. sei riuscita a
scappare o è intervenuto qualcuno). Certificati ti serviranno per ottenere un risarcimento dei danni nei
tuoi confronti e per avvalorare la tua parola.
Perché si punisca il responsabile è
necessario che si presenti querela nei suoi
confronti, o, se non conosci la persona, verso ignoti; la querela deve essere presentata da te personalmente
entro sei mesi dal giorno in cui hai subito la violenza,
ad un ufficio della Polizia giudiziaria, o ai Carabinieri o, per mezzo di un avvocato, direttamente alla
Procura della Repubblica. Una volta proposta la querela non
puoi più ritirarla ed il procedimento penale avrà il suo corso
indipendentemente dalla
tua volontà.
Se hai meno di 14 anni o se la violenza ti
è stata inferta dal genitore o da un convivente
o comunque da persona a cui sei affidata, oppure da un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico
servizio nell’esercizio delle sue funzioni, o se la violenza
viene compiuta alla presenza di un minore, il procedimento si apre d’ufficio, anche senza querela. Ciò
significa che chiunque ne sia venuto a conoscenza, può
denunciare il fatto e si apre un procedimento penale indipendentemente dalla volontà di chi ha
subito la violenza.
Durante il processo non dovrebbero esserti
rivolte domande sulla tua vita privata, sul
tuo modo di vestire o sulla tua sessualità, se succede fallo presente a chi ti interroga.
Potrai farti assistere da un avvocato di
fiducia che, se rientri in fasce di reddito molto
basse, potrà essere pagato dallo Stato; potrai anche costituirti parte civile chiedendo i danni sia
materiali che morali che hai subito, nonché farti affiancare nel
processo da associazioni di donne.
Se il reato è stato commesso da un tuo
prossimo congiunto o da un convivente puoi
chiedere al giudice un provvedimento di allontanamento di chi ti ha usato violenza dalla casa
familiare. Se necessario puoi chiedere al giudice che il colpevole
non si avvicini ai luoghi che frequenti abitualmente, al tuo luogo di lavoro, nonché che venga a te
attribuito un assegno di mantenimento se non hai mezzi adeguati
(vedi nuova tutela a fronte di maltrattamenti).
Attenzione: se hai timore che la persona
che ti ha usato violenza sessuale sia malata,
puoi chiedere al Giudice che disponga l’accertamento medico delle eventuali patologie.
Legge 15 febbraio 1997 n. 66
"Norme contro la violenza sessuale"
Art.1.
1. Il capo I del Titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 539, 541, 542 e
543 del codice penale sono abrogati.
Art.2.
1. Nella Sezione II del Capo III del Titolo XII del Libro secondo del codice
penale, dopo l'articolo 609, sono inseriti gli articoli da 609-bis a 609-decies
introdotti dagli articoli da 3 a 11 della presente legge.
Art.3.
1. Dopo l'articolo 609 del codice penale é inserito il seguente:
"art.609-bis (violenza sessuale). - chiunque, con violenza o minaccia o
mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali
é punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona
offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad
altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena é diminuita in misura non eccedente i due
terzi".
Art.4.
1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della
presente legge, é inserito il seguente:
"art.609-ter (circostanze aggravanti). - la pena é della reclusione da sei
a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di
altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di
incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il
colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
La pena é della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto é commesso
nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci".
Art.5.
1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della
presente legge, é inserito il seguente:
"art.609-quater (atti sessuali con minorenne). - soggiace alla pena
stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in
detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il
genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di
cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore é
affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Non é punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste
nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto
gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non é superiore a tre
anni.
Nei casi di minore gravità la pena é diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona
offesa non ha compiuto gli anni dieci".
Art.6.
1. Dopo l'articolo 609-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 5
della presente legge, é inserito il seguente:
"art.690-quinquies (corruzione di minorenne). - chiunque compie atti
sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla
assistere, é punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".
Art.7.
1. Dopo l'articolo 609-quinquies del codice penale, introdotto dall'articolo 6
della presente legge, é inserito il seguente:
"art.609-sexies (ignoranza dell'età della persona offesa). Quando i
delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono
commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del
delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a
propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa".
Art.8.
1. Dopo l'articolo 609-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 7
della presente legge, é inserito il seguente:
"art.609-septies (querela di parte). - i delitti previsti dagli articoli
609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.
Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la
proposizione della querela é di sei mesi.
La querela proposta é irrevocabile.
Si procede tuttavia d'ufficio:
1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis é commesso nei confronti di persona
che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
2) se il fatto é commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui
convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore é affidato per
ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
3) se il fatto é commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di
pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
4) se il fatto é connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere
d'ufficio;
5) se il fatto é commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo
comma".
Art.9.
1. Dopo l'articolo 609-septies del codice penale, introdotto dall'articolo 8,
comma 1, della presente legge, é inserito il seguente:
" art.609-octies (violenza sessuale di gruppo). - la violenza sessuale di
gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti
di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo é punito con la
reclusione da sei a dodici anni.
La pena é aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste
dall'articolo 609-ter.
La pena é diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima
importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena é altresì
diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono
le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma
dell'articolo 112".
Art. 10.
1. Dopo l'articolo 609-octies del codice penale, introdotto dall'articolo 9
della presente legge, é inserito il seguente:
"art.609-nonies (pene accessorie ed altri effetti penali). - la condanna
per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies e 609-octies comporta:
1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore é
elemento costitutivo del reato;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla
curatela;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della
persona offesa".
Art.11.
1. Dopo l'articolo 609-nonies del codice penale, introdotto dall'articolo 10
della presente legge, é inserito il seguente:
"art.609-decies (comunicazione al tribunale per i minorenni). Quando si
procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter,
609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto
previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della repubblica ne dà
notizia al tribunale per i minorenni.
Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della
persona offesa minorenne é assicurata, in ogni stato e grado del procedimento,
dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e
ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.
In ogni caso al minorenne é assicurata l'assistenza dei servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.
Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria
in ogni stato e grado del procedimento".
Art.12.
1. Dopo il Titolo II del libro terzo del codice penale é aggiunto il seguente:
"Titolo II- bis - delle contravvenzioni concernenti la tutela della
riservatezza
- art.734-bis (divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa
da atti di violenza sessuale). - chiunque, nei casi di delitti previsti dagli
articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi,
anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine
della persona offesa senza il suo consenso, é punito con l'arresto da tre a sei
mesi".
Art.13.
1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 é inserito
il seguente:
"1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis,
609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico
ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda
con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore
degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1".
2. All'articolo 393 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 é inserito
il seguente:
"2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392,
comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine
compiuti".
Art.14.
1. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 é inserito
il seguente:
"3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti
hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo
393, comma 2-bis".
2. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 é aggiunto
il seguente:
"5-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli
articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il
giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano
minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo,
il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente
probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno.
A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale,
avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza
o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore.
Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi
di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità
di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme
della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio é anche
redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione é
disposta solo se richiesta dalle parti".
Art.15.
1. All'articolo 472 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 é inserito
il seguente:
"3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli
609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte;
tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche
solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte
offesa é minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita
privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla
ricostruzione del fatto".
Art.16.
1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e
609-octies del codice penale é sottoposto, con le forme della perizia, ad
accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili,
qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione
delle patologie medesime.
Art.17.
1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole:
"per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del
codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al
Titolo XII del libro II del codice penale" sono sostituite dalle seguenti:
"per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per
i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo
del codice penale".
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta
ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. É fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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