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MOLESTIE SUL LAVORO
DIFFERENZA TRA MOLESTIA SESSUALE
E COMPORTAMENTI BENE ACCETTI
- La molestia sessuale è un atto o un
comportamento indesiderato dalla persona cui è rivolto, quindi si distingue
da altri comportamenti che danno luogo a “reciprocità”, come quelli
amichevoli, di corteggiamento, di seduzione, di ironia.
- Il molestatore non è un “corteggiatore
goffo” ma una persona consapevole di ciò che sta facendo, e determinata a
continuare.
- Le molestie sessuali possono essere molto
diverse tra loro. Anche l’attenzione più banale, se reiterata, senza il
consenso della destinataria, può diventare ossessionante
COSA FARE IN CASO DI MOLESTIE
- Poiché i molestatori seguono una sorta di
copione che riproduce in tutti i casi esaminati lo stesso schema generale,
con piccole varianti, è importante tener nota di ogni fatto, registrando la
data e l’ora in cui è avvenuto, e davanti a quali persone.
- Spesso il molestatore ha una “carriera” alle
spalle, ha tenuto in precedenza comportamenti molesti e per questi motivi è
stato rimosso da incarichi o da uffici precedenti. È importante annotare con
le precise parole dette le proposte o le minacce avanzate quando si è da
soli o dietro una porta chiusa, e i richiami o le osservazioni fatte davanti
ad altri
- Si può ricorrere alla Magistratura con il
sostegno delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni di Donne
COME COMPORTARSI
- Fidarsi della propria percezione e rifiutare
quei comportamenti che suscitano disagio, anche se sembrano generalmente
accettati
- Rilevare la negatività dell’atto in sé
- Coinvolgere se possibile i colleghi di
lavoro chiedendo loro se hanno avuto le stesse esperienze e di raccontarle
- Annotare ogni episodio di molestia,
riportando con precisione i particolari.
COSA NON SI DEVE FARE
- Non cercare di nascondere il fatto.
- Non cercare di minimizzarlo.
- Non pensare di essere responsabile di quanto
accade.
- Non cedere al timore di non essere creduta o
di essere derisa o di subire ulteriori ritorsioni.
- Non affrontare in solitudine la lotta contro
le molestie.
- Non reagire in modo da rischiare il
licenziamento in tronco.
- Non reagire in modo da rischiare denuncie da
parte del molestatore.
Alcune
cose da ricordare:
La
molestia non è legata né all’abbigliamento né al trucco. Vengono molestate donne
di ogni età, di ogni classe sociale, in ogni tipo di lavoro. In Italia una donna
su tre ogni giorno è oggetto di comportamenti molesti.
Normative europee
La
Direttiva del Consiglio relativa all’attuazione, negli Stati membri, del
principio di parità di trattamento fra le donne e gli uomini per quanto riguarda
l’accesso al lavoro, le condizioni di lavoro e la sicurezza sociale risale al 9
febbraio 1976. Da quel momento è cominciato l’iter che ha
portato al formale riconoscimento del fenomeno delle molestie nei testi
comunitari. La dignità delle donne nel mondo del lavoro è stato il primo
Rapporto sul problema delle molestie sessuali negli Stati membri della Comunità
Europea (Ufficio delle Pubblicazioni delle Comunità Europee) elaborato da
Michael Rubenstein nel 1987. In seguito la Commissione delle Comunità Europee ha
redatto la Raccomandazione della Commissione del 27 novembre 1991 sulla tutela
della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro con allegato il Codice di
condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie
sessuali, alla cui stesura hanno collaborato M. Rubenstein e de Vries autori
anche della Guida pratica per l’attuazione del Codice di Condotta.
I DIRITTI CHE LEDONO
- Ledono il diritto al lavoro e il diritto
alla salute.
- Creano discriminazione
- Offendono la dignità della persona
- Minano la fiducia nelle proprie capacità;
- Ostacolano la piena integrazione nel mondo
del lavoro;
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